Normative
Proposta di Legge Pari Opportunità
RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE: “NORME IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ”.
E’ proprio per dare concreta attuazione alla realizzazione delle pari opportunità che nasce l’esigenza di dotare la Regione Marche di una legge organica in questo settore che preveda che la Regione operi affinché le proprie politiche e i relativi interventi di attuazione siano ispirati a rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena parità nella vita sociale, politica, culturale, economica.
La proposta di legge che si intende adottare vuole, quindi, assicurare il rispetto del principio di parità tra i generi nei rapporti civili e politici ed in tutti i settori di interesse generale. Tale provvedimento normativo rappresenta un passo importante per il superamento di qualsiasi tipo di discriminazione.
In questi anni, la Commissione europea ha stimolato gli Stati membri a tutti i livelli istituzionali, affinché dessero concreta attuazione ai principi contenuti nei Trattati e nella Carta dei principi fondamentali dell’Unione nel pieno rispetto della parità di genere.
Le donne sono infatti, spesso, oggetto di doppia discriminazione: razza, convinzioni personali, handicap ecc. Con questo principio sono stati definiti i contenuti della presente legge. La parità tra i sessi non è ancora raggiunta, molte sono le cause di discriminazione anche multiple che colpiscono le donne, ed è proprio per questo che è importante guardare al tema delle pari opportunità per tutti, con una lente che consenta di vedere e tenere conto della dimensione di genere all’interno di tutte le forme di discriminazione.
Con questa ratio sono stati definititi i contenuti della presente proposta di legge.
La presente proposta di legge in attuazione, dello Statuto regionale, che ha dato rilievo statutario alla materia delle pari opportunità tra uomini e donne attraverso l’articolo 3, comma 2 in cui si prevede il superamento di qualsiasi discriminazione al fine di consentire il pieno sviluppo della persona, nonché l’adeguamento di alcune norme regionali all’applicazione del principio di pari opportunità.
In attuazione dell’art. 3 dello Statuto che nasce l’esigenza di dotare la Regione Marche, di una legge organica sulle pari opportunità di genere che contenga la specificazione dell’obiettivo più generale contenuto nello Statuto che prevede che la Regione Marche operi per rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena parità nella vita sociale, politica, culturale ed economica.
A completamento delle sopra indicazioni la presente proposta di legge si pone prioritariamente l’obiettivo di dare esecuzione al principio di parità tra generi sancito dall’articolo 51, primo comma e dall’articolo 117, settimo comma della Costituzione.
La presente proposta di legge intende riaffermare il principio contro tutte le discriminazioni, tramite una legge organica che permette alla Regione Marche di operare per un effettivo riequilibrio della partecipazione femminile alla vita politica, sociale culturale ed economica.
Pur in mancanza di una legge regionale specifica sulle pari opportunità, la Regione Marche in questi anni ha promosso ed attuato iniziative volte a sostenere la parità di genere in molti campi in particolare modo contro la violenza sulle donne con la l.r. n. 32/2008 che prevede “Interventi contro la violenza sulle donne”, in cui la Regione intende combattere ogni forma di violenza contro le donne.
La presente legge contiene una serie di norme riguardanti:
- l’accesso paritario per uomini e donne alle cariche elettive. (Modifica della l.r.27/2004);
- parità di accesso alle nomine: in caso di nomine o designazioni superiori all’unità, le candidature devono rispettare il principio della rappresentanza di genere, nelle nomine e designazioni di spettanza dell’Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale e del Presidente della Giunta in enti e organismi diversi dalla Regione. (Modifica della l.r. 34/1996);
- il rispetto del principio della pari rappresentanza in modo che ciascun genere non sia rappresentato in misura maggiore al 50%, nell’attribuzione di incarichi in organismi collegiali operanti all’interno dell’amministrazione regionale. (Modifica della l.r. 20/2001);
- le istituzioni regionali di parità che assieme all’osservatorio regionale operano nell’attuazione della parità di genere;
- l’istituzione della rete delle donne elette e nominate per rafforzare il rapporto tra le donne che ricoprono incarichi politici nel territorio marchigiano;
- le statistiche di genere attraverso la disaggregazione per sesso di tutti i dati che siano il risultato di attività svolta direttamente dalla Regione o che si tratti di attività finanziate dalla Regione stessa;
- la previsione di una comunicazione istituzionale attenta alle tematiche di pari opportunità che promuova il superamento degli ostacoli attraverso tutti gli strumenti di comunicazione istituzionale, anche quelli che sembrano neutri o lontani dalle tematiche in questione;
- la predisposizione di un rapporto annuale sulla condizione femminile nelle Marche, nel quale siano rappresentati tutti gli aspetti della partecipazione delle donne nella vita familiare, politica, sociale ecc.;
- la lettura di genere del bilancio regionale al fine di attuare e valutare le politiche a seconda dell’impatto che possono avere rispettivamente sulle donne e sugli uomini.
Di seguito si illustra articolo per articolo il testo della presente proposta di legge:
L’Articolo 1 (Principi e finalità), richiama le norme internazionali, europee e nazionali in materia di pari opportunità e non discriminazione fondata sul genere ed esplicita l’obiettivo generale dell’azione della Regione Marche indicato nell’articolo 3 dello Statuto, specificando che la Regione Marche ed intende operare affinché:
- Le politiche e gli interventi messi in atto sia in via legislativa che amministrativa favoriscano il superamento di ogni discriminazione diretta o indiretta ancora esistente nei confronti delle donne;
- Venga rafforzata la condizione femminile;
- Venga incrementata la partecipazione delle donne nella vita politica, economica, sociale, culturale e civile.
L’Articolo 2 (Accesso paritario per uomini e donne alle cariche elettive. Modifica della L.R.27/2004) Per la promozione della presenza delle donne nelle istituzioni e la valorizzazione della rappresentanza femminile nella vita politica sono state modificate le disposizioni contenute nella L.R. 16 dicembre 2004, n.27 (Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale).
L’Articolo 3 (Parità di accesso nelle nomine. Modifica della L.R. 34/1996) Intende promuovere la parità di accesso in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta con la modifica di alcuni commi.
L’Articolo 4 (Principio di pari rappresentanza di genere negli organismi collegiali interni della Regione. Modifica della L.R. 20/2001.) Per garantire maggiore rappresentanza femminile negli organismi collegiali interni.
L’Articolo 5 (Istituzioni regionali di parità) riguarda le istituzioni regionali di parità diffuse nel territorio con cui la Regione Marche è tenuta ad operare. In particolare, l’ente regionale deve lavorare in stretto contatto con le Consigliere o i Consiglieri di parità regionali e provinciali, con il Comitato Unico di Garanzia e con la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna. Non deve inoltre mancare una collaborazione con altre Istituzioni regionali di parità quali l’Osservatorio per i diritti e le pari opportunità, la Rete regionale delle donne elette e nominate, l’Ombudsman regionale e il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM).
L’Articolo 6 (Funzioni della Regione) descrive le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle attività che esercita la Regione Marche. Nello specifico tali funzioni riguardano: la redazione e l’approvazione del Piano triennale di Azioni Positive e del programma annuale degli interventi per le pari opportunità, la promozione di attività e progetti di enti locali e dei soggetti pubblici e privati, di ricerche, studi e la raccolta sistematica di documentazione sulla condizione femminile, le attività di monitoraggio, rilevazione, ricerca, analisi di settore e vigilanza sull’attuazione degli obiettivi e sull’efficacia degli interventi, e infine, la diffusione delle informazioni statistiche sulle politiche generali e di settore.
Con l’Articolo 7 (Funzioni degli enti locali) allo stesso modo si definiscono compiti e funzioni degli enti locali, che promuovono la diffusione delle pari opportunità attraverso progetti di interesse locale, corsi di formazione e informazione, azioni in ambito sociale, ricerche e raccolte sistematiche di dati sulla diffusione della cultura di genere.
L’Articolo 8 (Osservatorio per i diritti e le pari opportunità) prevede l’istituzione presso la Struttura competente in materia di pari opportunità dell’Osservatorio per i diritti e le pari opportunità.
L’articolo 9 ( Rete regionale delle donne elette e nominate) descrive l’ importanza e il valore della Rete delle donne elette e nominate, che ha il compito di promuovere e sottolineare la maggiore o minore presenza femminile in tutti i livelli del governo regionale, provinciale e comunale, e permette inoltre di attivare forme di raccordo e concertazione tra le donne elette e nominate negli enti pubblici.
Con l’Articolo 10 (Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni) si spiegano le modalità di istituzione e il funzionamento dei Comitati unici di Garanzia, che assumono, unificandole, le funzioni del comitato pari opportunità e del comitato paritetico per il fenomeno del mobbing. Il CUG viene costituito con un decreto dal Segretario generale e delibera in seguito un proprio regolamento interno, seguendo le linee guida di cui all’art. 57, comma 4 del d.lgs. 165/2001.
L’ Articolo 11 (Estensione delle competenze dell’Ombudsman. Modifica della L.R. 23/20089) si prevede con questo articolo maggiori competenze al garante .
L’Articolo 12 (Comunicazione istituzionale) la Regione e gli enti locali, nelle proprie attività di comunicazione istituzionale, operano per dare rilievo ai temi della parità tra donne e uomini.
L’Articolo 13 (Pari opportunità nell’organizzazione del personale) riguarda l’attuazione delle pari opportunità all’interno dell’organizzazione del personale regionale, rimuovendo tutti gli ostacoli che impediscono un pieno inserimento delle donne nell’ambito lavorativo e la loro progressione di carriera.
L’Articolo 14 (Statistiche di genere) prevede di disaggregare tutti i dati per sesso sia per le statistiche prodotte direttamente che per quelle finanziate dalla regione Marche. L’obiettivo è quello di ottenere che per tutte le materie vi siano dati distinti per sesso in modo che vi non siano decisioni a priori sul differente impatto sui genere di ciascuna materia analizzata.
Con l’Articolo 15 (Diffusione della cultura delle pari opportunità) si descrivono le azioni specifiche della Regione e degli enti locali, in collaborazione con gli istituti scolastici, che riguardano la diffusione della cultura delle pari opportunità con l’obiettivo di favorire un’educazione orientata al rispetto delle differenze di genere, promuovere iniziative mirate al fine di formare personale qualificato e diffondere la cultura dell’uguaglianza e della lotta alla discriminazione di genere.
L’Articolo 16 (Presenza delle donne nel mondo del lavoro e nella vita economica) sottolinea l’importanza della presenza delle donne nel mondo del lavoro e nella vita economica promossa dalla Regione Marche attraverso appositi sistemi di incentivazione specifici, politiche premiali per le imprese che promuovano l’occupazione femminile o altre azioni positive a favore delle donne.
Come afferma l’Articolo 17 (Sostegno al volontariato femminile) è fondamentale il sostegno e l’incentivazione della Regione Marche al volontariato femminile. Gli enti possono quindi stipulare convenzioni con associazioni di volontariato femminile e promuovere così il principio di pari opportunità nell’ambito sociale, economico e culturale.
L’Articolo 18 (Iniziative di formazione) parla della promozione, da parte della Regione, degli enti locali e degli istituti scolastici, di iniziative di formazione volte all’inserimento/re-inserimento lavorativo delle donne. Tali iniziative possono riguardare: corsi di aggiornamento, azioni di reinserimento lavorativo e di orientamento, scolastico e professionale.
L’Articolo 19 (Albo delle associazioni e dei movimenti femminili)prevede che la Regione Marche istituisca un albo regionale delle associazioni e dei movimenti femminili, la cui iscrizione risulta fondamentale per ottenere contributi e finanziamenti regionali, o per partecipare a iniziative e progetti d’informazione, formazione e ricerca. Possono iscriversi a tale albo le associazioni e organizzazioni non profit volte all’attuazione del principio di pari opportunità e operanti nel territorio marchigiano.
L’Articolo 20 (Sportello Informadonna) riguarda l’istituzione dello Sportello Informadonna presso la struttura organizzativa competente della Regione Marche. Lo sportello nello specifico svolge attività estremamente funzionali per la popolazione femminile del territorio, come offrire informazioni in merito a problematiche sanitarie, familiari, di violenza e di maternità, orientamento al lavoro e consulenza. La Regione inoltre si avvale delle relazioni tra i vari sportelli Informadonna, nonché della collaborazione degli sportelli Informagiovani e dei Centri per l’Impiego.
L’Articolo 21 (Coordinamento dei tempi delle città) La Regione Marche promuove le pari opportunità favorendo l’armonizzazione dei tempi destinati all’attività lavorativa e alla cura delle persone.
L’Articolo 22 (Servizi di cura per l’infanzia) Per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro si applicano le disposizioni della legge n.9/2003.
L’Articolo 23 (Interventi contro la violenza sulle donne. Modifica della L.R.32/2008) Intende modificare alcuni articoli per snellire le procedure.
L’Articolo 24 (Strumenti della programmazione) riguarda gli strumenti della programmazione del settore delle pari opportunità. Rientrano in questo ambito: il piano triennale di azioni positive, il programma annuale degli interventi, il bilancio di genere e il rapporto annuale sulla condizione femminile.
L’Articolo 25 (Piano triennale di azioni positive per le pari opportunità) il Piano triennale di azioni positive è finalizzato alla promozione delle pari opportunità attraverso una serie di iniziative e azioni volte al raggiungimento della piena uguaglianza tra uomini e donne. Il piano contiene una panoramica delle criticità, le linee di intervento da seguire, le linee guida per la promozione delle azioni, nonché quelle sulle modalità di attuazione degli interventi e, infine, gli indicatori che servono per verificare l’efficacia degli interventi.Dopo l’approvazione dell’Assemblea legislativa regionale, il piano conserva la sua efficacia fino all’approvazione del piano successivo.
L’Articolo 26 (Programma annuale degli interventi per le pari opportunità) Prevede la realizzazione del piano annuale per gli interventi legati alle pari opportunità.
L’Articolo 27 (Bilancio di genere) prevede l’adozione del bilancio di genere come strumento per misurare l’impatto di tutte le politiche dell’ente su omini e donne. Il bilancio di genere è infatti uno strumento molto importante da sperimentare e mettere a regime, che si basa sul presupposto che nessuna decisione di politiche economica si può definire neutrale rispetto al genere poiché donne e uomini hanno bisogni diversi e occupano ruoli diversi all’interno del sistema economico. L’analisi approfondita dell’impatto dell’utilizzo delle risorse di un ente.
L’Articolo 28 (Rapporto annuale sulla condizione femminile) Prevede con la collaborazione delle istituzioni di parità regionali la redazione di un rapporto annuale sulla condizione femminile contente informazione sull’andamento demografico, sull’occupazione e sull’emigrazione femminile, sulla partecipazione alla vita sociale, civile e politica, sui livelli di istruzione e formazione femminile.
L’Articolo 29 (Fondo unico per le pari opportunità) Annuncia che le disposizioni della presente proposta di legge non prevedono particolari oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, trattandosi di un provvedimento che non aggiunge ulteriori spese ma definisce le modalità di utilizzo delle risorse iscritte nella unità dio previsione di base (UPB) n. 323003 Titolo I – Spese correnti sul capitolo 32003106 .
L’Articolo 30 (Norma finanziaria) Individua i meccanismi finanziari predisposti per l’attuazione del presente provvedimento.
L’Articolo 31 (Norme transitorie)
L’Articolo 32 (Abrogazioni).
Maria Luisa Baroni
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